Art. 17
Disposizioni generali
In vigore dal 11 nov 2016
Disposizioni generali
1. Ai fini dei requisiti prudenziali relativi al rischio di credito derivante dalla prestazione di servizi accessori di tipo bancario da parte del CSD fornitore di servizi bancari in relazione a ciascun sistema di regolamento titoli, di cui all'articolo 59, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornitore di servizi bancari adempie ai requisiti di cui al presente capo in materia di controllo, misurazione, gestione, segnalazione e pubblicazione del rischio di credito relativamente a quanto segue:
a)
rischio di credito infragiornaliero e rischio di credito overnight;
b)
garanzie reali pertinenti e altre risorse finanziarie equivalenti utilizzate in relazione ai rischi di cui alla lettera a);
c)
esposizioni creditizie residue potenziali;
d)
procedure di rimborso e tassi sanzionatori.
2. Ai fini dei requisiti prudenziali relativi al rischio di liquidità derivante dalla prestazione di servizi accessori di tipo bancario da parte del CSD fornitore di servizi bancari per ciascun sistema di regolamento titoli, di cui all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto a osservare quanto segue:
a)
i requisiti della sezione 2 in materia di controllo, misurazione, gestione, segnalazione e pubblicazione dei rischi di liquidità;
b)
i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di controllo, misurazione, gestione, segnalazione e pubblicazione dei rischi di liquidità diversi da quelli di cui alla lettera a).
Storico versioni
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