Art. 14

Limiti di concentrazione delle garanzie reali

In vigore dal 11 nov 2016
Limiti di concentrazione delle garanzie reali 1.   Il CSD fornitore di servizi bancari si avvale di politiche e procedure in materia di limiti di concentrazione delle garanzie reali che comprendono quanto segue: a) politiche e procedure da seguire in caso di violazione dei limiti di concentrazione; b) misure di attenuazione del rischio da applicare in caso di superamento dei limiti di concentrazione definiti nelle politiche; c) i tempi dell'attuazione prevista delle misure di cui alla lettera b). 2.   I limiti di concentrazione nel quadro dell'importo totale delle garanzie reali raccolte («portafoglio delle garanzie reali») sono fissati tenendo conto di tutti i seguenti criteri: a) singoli emittenti, considerando la struttura del loro gruppo; b) paese dell'emittente; c) tipo di emittente; d) tipo di attività; e) valuta di regolamento; f) garanzie reali con rischio di credito, di liquidità e di mercato oltre i livelli minimi; g) l'ammissibilità della garanzia reale affinché il CSD fornitore di servizi bancari possa avere accesso al credito di routine presso la banca centrale di emissione; h) ogni partecipante debitore; i) tutti i partecipanti debitori; j) strumenti finanziari emessi da emittenti dello stesso tipo in termini di settore economico, attività e regione geografica; k) il livello di rischio di credito dello strumento finanziario o dell'emittente determinato da una valutazione interna svolta dal CSD fornitore di servizi bancari fondata su una metodologia definita e oggettiva non basata esclusivamente su pareri esterni e che tiene conto del rischio derivante dallo stabilimento dell'emittente in un determinato paese; l) la liquidità e la volatilità dei prezzi degli strumenti finanziari. 3.   Il CSD fornitore di servizi bancari è tenuto ad assicurare che non più del 10 % della sua esposizione creditizia infragiornaliera sia garantita da uno dei seguenti soggetti: a) un unico ente creditizio; b) un ente finanziario di un paese terzo soggetto e conforme a norme prudenziali rigorose almeno quanto quelle stabilite dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 7, di tale regolamento; c) un'entità commerciale appartenente al medesimo gruppo dell'ente di cui alla lettera a) o b). 4.   Nel calcolo dei limiti di concentrazione delle garanzie reali, di cui al paragrafo 2, il CSD fornitore di servizi bancari aggrega l'esposizione complessiva verso un'unica controparte derivante dall'importo complessivo delle linee di credito, dai conti di deposito, dai conti correnti, dagli strumenti del mercato monetario, dalle operazioni di acquisto con patto di rivendita utilizzati dal CSD fornitore di servizi bancari. 5.   Nel definire il limite di concentrazione delle garanzie reali per l'esposizione del CSD fornitore di servizi bancari verso un singolo emittente, il CSD fornitore di servizi bancari aggrega e considera come un unico rischio la sua esposizione verso tutti gli strumenti finanziari emessi dall'emittente o da un'entità del gruppo, espressamente garantiti dall'emittente o da un'entità del gruppo. 6.   Il CSD fornitore di servizi bancari assicura in ogni momento l'adeguatezza delle sue politiche e procedure in materia di limiti di concentrazione delle garanzie reali. Riesamina i propri limiti di concentrazione delle garanzie reali almeno una volta all'anno e ogni qualvolta si verifichi una modifica sostanziale che incida sull'esposizione al rischio del CSD fornitore di servizi bancari. 7.   Il CSD fornitore di servizi bancari informa i partecipanti debitori in merito ai limiti di concentrazione delle garanzie reali applicabili e a qualsivoglia loro modifica di cui al paragrafo 6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:390:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo