Art. 7
Assicurazione della qualità
In vigore dal 26 ott 2016
Assicurazione della qualità
1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati forniti conformemente al presente regolamento. A tal fine si applicano i criteri di qualità standard stabiliti all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione (Eurostat) in merito a qualsiasi modifica riguardante la metodologia o altre modifiche che possano avere un impatto significativo sulle statistiche dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica, e in ogni caso non oltre un mese dall’introduzione della modifica.
3. Ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione standard sulla qualità dei dati conforme ai criteri di qualità di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali relazioni comprendono informazioni sull’ambito di applicazione e la raccolta dei dati, i criteri di calcolo, la metodologia e le fonti di dati utilizzate ed eventuali modifiche al riguardo.
4. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati forniti e utilizza tale valutazione come pure un’analisi delle relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 3 per elaborare e pubblicare una relazione sulla qualità delle statistiche europee oggetto del presente regolamento.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le prescrizioni volte ad assicurare la qualità tecnica per quanto riguarda il contenuto delle relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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