Art. 5
Trasmissione dei dati
In vigore dal 26 ott 2016
Trasmissione dei dati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati come specificato negli allegati I e II.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e le modalità di trasmissione dei dati di cui agli allegati I e II. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri trasmettono statistiche alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine del periodo di riferimento pertinente.
Storico versioni
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