Art. 4

Copertura

In vigore dal 26 ott 2016
Copertura 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di raccolta e compilazione dei dati conformemente agli allegati I e II fornisca dati di elevata qualità, comprensibili e comparabili che siano rappresentativi dei prezzi e del consumo di gas naturale ed energia elettrica. 2.   Gli Stati membri non sono tenuti a trasmettere i dati sui prezzi del gas naturale applicati ai clienti civili se il consumo di gas naturale nel settore domestico è inferiore all’1,5 % del consumo finale energetico nel settore domestico. 3.   Almeno ogni tre anni, la Commissione (Eurostat) verifica quali Stati membri non sono tenuti a trasmettere i dati ai sensi del paragrafo 2.
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