Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 ott 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
i termini «autoproduttori», «consumo finale energetico» e «famiglia» hanno lo stesso significato loro attribuito nell’allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
2)
i termini «trasmissione», «distribuzione», «cliente», «cliente finale», «cliente civile», «cliente non civile» e «fornitura» hanno lo stesso significato loro attribuito nell’ della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), laddove utilizzati in relazione all’energia elettrica;
3)
i termini «trasporto», «distribuzione», «fornitura», «cliente», «cliente civile», «cliente non civile» e «cliente finale» hanno lo stesso significato loro attribuito nell’ della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), laddove utilizzati in relazione al gas naturale;
4)
per «componente pertinente alla rete» si intende la combinazione dei costi relativi alla rete di trasporto e di distribuzione come stabilito al punto 6 dell’allegato I e al punto 5 dell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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