Art. 6

Periodi di riferimento e frequenza della trasmissione

In vigore dal 26 ott 2016
Periodi di riferimento e frequenza della trasmissione 1.   I periodi di riferimento per i dati specificati negli allegati I e II sono annuali (da gennaio a dicembre) o semestrali (da gennaio a giugno e da luglio a dicembre). I primi periodi di riferimento cominciano nel 2017. 2.   La frequenza di trasmissione è: a) annuale (per il periodo da gennaio a dicembre) per i dati di cui al punto 6, lettera a), e al punto 7 dell’allegato I e al punto 5, lettera a), e al punto 6 dell’allegato II; b) semestrale (per i periodi da gennaio a giugno e da luglio a dicembre) per i dati di cui al punto 6, lettera b), dell’allegato I e al punto 5, lettera b), dell’allegato II.
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