Art. 6
Periodi di riferimento e frequenza della trasmissione
In vigore dal 26 ott 2016
Periodi di riferimento e frequenza della trasmissione
1. I periodi di riferimento per i dati specificati negli allegati I e II sono annuali (da gennaio a dicembre) o semestrali (da gennaio a giugno e da luglio a dicembre). I primi periodi di riferimento cominciano nel 2017.
2. La frequenza di trasmissione è:
a)
annuale (per il periodo da gennaio a dicembre) per i dati di cui al punto 6, lettera a), e al punto 7 dell’allegato I e al punto 5, lettera a), e al punto 6 dell’allegato II;
b)
semestrale (per i periodi da gennaio a giugno e da luglio a dicembre) per i dati di cui al punto 6, lettera b), dell’allegato I e al punto 5, lettera b), dell’allegato II.
Storico versioni
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