Art. 9
Deroghe
In vigore dal 26 ott 2016
Deroghe
1. La Commissione può concedere deroghe mediante atti di esecuzione in relazione a obblighi specifici per i quali l’applicazione del presente regolamento al sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda notevoli adeguamenti o possa causare un onere aggiuntivo rilevante a carico dei rispondenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro l’8 agosto 2017.
3. Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 restano in vigore per il periodo di tempo più breve possibile e in ogni caso per un massimo di tre anni.
4. Uno Stato membro cui sia stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1 applica le disposizioni pertinenti della direttiva 2008/92/CE per la durata della deroga.
Storico versioni
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