Art. 49

Requisiti funzionali

In vigore dal 26 set 2016
Requisiti funzionali 1.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO presentano a tutte le autorità di regolamentazione una proposta comune di serie di requisiti e di istituzione della piattaforma unica di allocazione. La proposta individua diverse opzioni per l'istituzione e la gestione della piattaforma unica di allocazione, incluso il suo sviluppo affidato agli stessi TSO o a terzi per conto dei TSO. La proposta presentata dai TSO comprende le mansioni generali della piattaforma unica di allocazione di cui all' e i requisiti per il recupero dei costi a norma dell'. 2.   I requisiti funzionali della piattaforma unica di allocazione comprendono almeno: a) i confini previsti fra zone di offerta da coprire; b) la disponibilità tecnica e l'affidabilità dei servizi forniti; c) le procedure operative; d) i prodotti offerti; e) gli orizzonti temporali dell'allocazione della capacità a termine; f) i metodi e algoritmi di allocazione; g) i principi di saldo dei pagamenti e di gestione dei rischi dei prodotti allocati; h) un quadro contrattuale armonizzato con gli operatori del mercato; i) le interfacce dati.
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Requisiti funzionali (Art. 49 Regolamento (UE) 2016/1719) — Testo vigente | Portale Normativo