Art. 59

Costi di istituzione, sviluppo e gestione della piattaforma unica di allocazione

In vigore dal 26 set 2016
Costi di istituzione, sviluppo e gestione della piattaforma unica di allocazione Tutti i TSO che rilasciano diritti di trasmissione a lungo termine sulla piattaforma unica di allocazione sostengono congiuntamente i costi relativi all'istituzione e alla gestione della medesima piattaforma unica di allocazione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO propongono una metodologia di ripartizione di tali costi, che sia ragionevole, efficiente e proporzionata, per esempio sulla base di principi analoghi a quelli previsti dall'articolo 80 del regolamento (UE) 2015/1222.
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Costi di istituzione, sviluppo e gestione della piattaforma unica di allocazione (Art. 59 Regolamento (UE) 2016/1719) — Testo vigente | Portale Normativo