Art. 49
Requisiti funzionali
In vigore dal 26 set 2016
Requisiti funzionali
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO presentano a tutte le autorità di regolamentazione una proposta comune di serie di requisiti e di istituzione della piattaforma unica di allocazione. La proposta individua diverse opzioni per l'istituzione e la gestione della piattaforma unica di allocazione, incluso il suo sviluppo affidato agli stessi TSO o a terzi per conto dei TSO. La proposta presentata dai TSO comprende le mansioni generali della piattaforma unica di allocazione di cui all' e i requisiti per il recupero dei costi a norma dell'.
2. I requisiti funzionali della piattaforma unica di allocazione comprendono almeno:
a)
i confini previsti fra zone di offerta da coprire;
b)
la disponibilità tecnica e l'affidabilità dei servizi forniti;
c)
le procedure operative;
d)
i prodotti offerti;
e)
gli orizzonti temporali dell'allocazione della capacità a termine;
f)
i metodi e algoritmi di allocazione;
g)
i principi di saldo dei pagamenti e di gestione dei rischi dei prodotti allocati;
h)
un quadro contrattuale armonizzato con gli operatori del mercato;
i)
le interfacce dati.
Storico versioni
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