Art. 51

Introduzione di regole di allocazione armonizzate

In vigore dal 26 set 2016
Introduzione di regole di allocazione armonizzate 1.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i TSO elaborano congiuntamente una proposta di regole di allocazione armonizzate per i diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell', paragrafo 2. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'. Essa include i requisiti regionali e i requisiti specifici per confine fra zone di offerta elaborati dai TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità a norma dell', paragrafo 3. 2.   I requisiti regionali, una volta entrati in vigore, prevalgono sui requisiti generali definiti nelle regole di allocazione armonizzate. Se i requisiti generali delle regole di allocazione armonizzate sono modificati e sottoposti all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione, anche i requisiti regionali sono allora sottoposti all'approvazione delle autorità di regolamentazione della regione di calcolo della capacità interessata.
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Introduzione di regole di allocazione armonizzate (Art. 51 Regolamento (UE) 2016/1719) — Testo vigente | Portale Normativo