Art. 53
Disposizioni generali sull'irrevocabilità
In vigore dal 26 set 2016
Disposizioni generali sull'irrevocabilità
1. I TSO hanno la facoltà di ridurre i diritti di trasmissione a lungo termine per garantire il rispetto dei limiti di sicurezza operativa prima del termine per l'irrevocabilità del giorno prima. Qualora i TSO riducano i diritti di trasmissione a lungo termine, ne riferiscono alle rispettive autorità di regolamentazione e pubblicano i motivi di fatto che hanno determinato tale riduzione.
2. I TSO interessati del confine fra zone di offerta dove sono stati ridotti i diritti di trasmissione a lungo termine compensano i detentori di diritti di trasmissione a lungo termine in misura pari allo spread di mercato.
Storico versioni
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