Art. 53

Disposizioni generali sull'irrevocabilità

In vigore dal 26 set 2016
Disposizioni generali sull'irrevocabilità 1.   I TSO hanno la facoltà di ridurre i diritti di trasmissione a lungo termine per garantire il rispetto dei limiti di sicurezza operativa prima del termine per l'irrevocabilità del giorno prima. Qualora i TSO riducano i diritti di trasmissione a lungo termine, ne riferiscono alle rispettive autorità di regolamentazione e pubblicano i motivi di fatto che hanno determinato tale riduzione. 2.   I TSO interessati del confine fra zone di offerta dove sono stati ridotti i diritti di trasmissione a lungo termine compensano i detentori di diritti di trasmissione a lungo termine in misura pari allo spread di mercato.
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Disposizioni generali sull'irrevocabilità (Art. 53 Regolamento (UE) 2016/1719) — Testo vigente | Portale Normativo