Art. 54

Definizione dei massimali

In vigore dal 26 set 2016
Definizione dei massimali 1.   I TSO interessati su un confine fra zone di offerta possono proporre un massimale per il totale della compensazione da versare ai detentori di diritti di trasmissione a lungo termine ridotti nel pertinente anno civile o nel pertinente mese civile nel caso di interconnettori a corrente continua. 2.   Il massimale non è inferiore all'importo totale delle rendite di congestione riscosse dai TSO interessati sul confine fra zone di offerta nel pertinente anno civile. Nel caso di interconnettori a corrente continua, i TSO possono proporre un massimale non inferiore al totale delle rendite di congestione riscosse dai TSO interessati sul confine fra zone di offerta nel pertinente mese civile. 3.   Nel caso di più interconnettori gestiti da diversi TSO su uno stesso confine fra zone di offerta e soggetti a regimi normativi diversi sotto la supervisione delle autorità di regolamentazione, il totale delle rendite di congestione utilizzato per il calcolo della compensazione massima a norma del paragrafo 2 può essere dissociato tra i diversi interconnettori. Tale divisione è proposta dai pertinenti TSO e approvata dalle competenti autorità di regolamentazione.
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Definizione dei massimali (Art. 54 Regolamento (UE) 2016/1719) — Testo vigente | Portale Normativo