Art. 56

Irrevocabilità in caso di forza maggiore

In vigore dal 26 set 2016
Irrevocabilità in caso di forza maggiore 1.   In caso di forza maggiore, i TSO possono ridurre i diritti di trasmissione a lungo termine. Tale riduzione è effettuata in modo coordinato previo contatto con tutti i TSO direttamente interessati. 2.   Il TSO che invoca la forza maggiore pubblica un avviso in cui spiega la natura della forza maggiore e la sua probabile durata. 3.   In caso di riduzione dovuta a forza maggiore i detentori di diritti di trasmissione a lungo termine interessati ricevono dal TSO che ha invocato la forza maggiore una compensazione per il periodo della forza maggiore. In questo caso, la compensazione è pari all'importo inizialmente versato per il diritto di trasmissione a lungo termine interessato durante la procedura di allocazione a termine. 4.   Il TSO che invoca la forza maggiore è tenuto a compiere ogni sforzo possibile per limitarne le conseguenze e la durata. 5.   Se uno Stato membro ha così disposto, su richiesta del TSO interessato l'autorità nazionale di regolamentazione valuta se un evento possa essere ritenuto forza maggiore.
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Irrevocabilità in caso di forza maggiore (Art. 56 Regolamento (UE) 2016/1719) — Testo vigente | Portale Normativo