Art. 21
Disposizioni generali
In vigore dal 26 set 2016
Disposizioni generali
1. Il processo di fusione dei modelli individuali di rete istituito conformemente all' del regolamento (UE) 2015/1222 si applica alla fusione dei modelli individuali di rete in un modello comune di rete per ciascun orizzonte temporale a lungo termine. Entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico per orizzonti temporali a lungo termine di cui all' e alla metodologia del modello comune di rete per orizzonti temporali a lungo termine di cui all' i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità elaborano congiuntamente regole di funzionamento per gli orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine, a integrazione delle regole definite per l'operazione di fusione dei modelli individuali di rete a norma dell' del regolamento (UE) 2015/1222.
2. I responsabili del calcolo coordinato della capacità di cui all' del regolamento (UE) 2015/1222 calcolano le capacità interzonali a lungo termine della loro regione di calcolo della capacità. A tal fine, entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della metodologia di calcolo della capacità per orizzonti temporali a lungo termine di cui all' i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità elaborano congiuntamente regole di funzionamento per gli orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine, a integrazione delle regole definite per le operazioni dei responsabili del calcolo coordinato della capacità a norma dell' del regolamento (UE) 2015/1222.
3. Per quanto attiene agli orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine sono di applicazione i pertinenti requisiti di cui all' del regolamento (UE) 2015/1222.
Storico versioni
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