Art. 17
Metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico
In vigore dal 26 set 2016
Metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico
1. Entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico, stabilita per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero, di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1222, i TSO elaborano congiuntamente una proposta di metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico per fornire i dati sulla generazione e sul carico necessari alla definizione del modello comune di rete per gli orizzonti temporali a lungo termine. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'. La metodologia prende in considerazione e integra la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico conformemente all' del regolamento (UE) 2015/1222.
2. Nell'elaborare la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico si applicano i requisiti di cui all' del regolamento (UE) 2015/1222.
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