Art. 18

Metodologia del modello comune di rete

In vigore dal 26 set 2016
Metodologia del modello comune di rete 1.   Entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della metodologia del modello comune di rete, stabilita per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero, di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1222, i TSO elaborano congiuntamente una proposta di metodologia del modello comune di rete per gli orizzonti temporali a lungo termine. La metodologia è subordinata a una consultazione conformemente all'. 2.   La metodologia del modello comune di rete prende in considerazione e integra la metodologia del modello comune di rete elaborata in applicazione dell' del regolamento (UE) 2015/1222. La metodologia consente la creazione del modello comune di rete per orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine nelle regioni di calcolo della capacità in cui viene applicata l'analisi della sicurezza basata su più scenari a norma dell'. 3.   Nell'elaborare la metodologia del modello comune di rete si applicano i requisiti di cui all' del regolamento (UE) 2015/1222.
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