Art. 21 · Disposizioni generali

Art. 21

Disposizioni generali

In vigore dal 26 set 2016
Disposizioni generali 1.   Il processo di fusione dei modelli individuali di rete istituito conformemente all' del regolamento (UE) 2015/1222 si applica alla fusione dei modelli individuali di rete in un modello comune di rete per ciascun orizzonte temporale a lungo termine. Entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico per orizzonti temporali a lungo termine di cui all' e alla metodologia del modello comune di rete per orizzonti temporali a lungo termine di cui all' i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità elaborano congiuntamente regole di funzionamento per gli orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine, a integrazione delle regole definite per l'operazione di fusione dei modelli individuali di rete a norma dell' del regolamento (UE) 2015/1222. 2.   I responsabili del calcolo coordinato della capacità di cui all' del regolamento (UE) 2015/1222 calcolano le capacità interzonali a lungo termine della loro regione di calcolo della capacità. A tal fine, entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della metodologia di calcolo della capacità per orizzonti temporali a lungo termine di cui all' i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità elaborano congiuntamente regole di funzionamento per gli orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine, a integrazione delle regole definite per le operazioni dei responsabili del calcolo coordinato della capacità a norma dell' del regolamento (UE) 2015/1222. 3.   Per quanto attiene agli orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine sono di applicazione i pertinenti requisiti di cui all' del regolamento (UE) 2015/1222.
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