Art. 34
Criteri per la richiesta dell'accreditamento agli organismi nazionali di accreditamento
In vigore dal 22 set 2016
Criteri per la richiesta dell'accreditamento agli organismi nazionali di accreditamento
1. Le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro chiedono l'accreditamento conformemente all' del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Se la persona giuridica che chiede l'accreditamento non è stabilita in uno Stato membro, essa può rivolgere la richiesta all'organismo nazionale di accreditamento di qualsiasi Stato membro che rilascia l'accreditamento ai sensi dell' del regolamento (UE) 2015/757.
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