Art. 32
Obiettivi del processo di accreditamento
In vigore dal 22 set 2016
Obiettivi del processo di accreditamento
Durante il processo di accreditamento e la vigilanza annuale dei verificatori accreditati, in conformità degli articoli da 36 a 41, gli organismi nazionali di accreditamento valutano se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica:
a)
hanno le competenze per valutare i piani di monitoraggio e verificare le relazioni sulle emissioni a norma del presente regolamento;
b)
svolgono di fatto la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni a norma del presente regolamento;
c)
soddisfano i requisiti per i verificatori di cui agli articoli da 22 a 30, compresi quelli in materia di imparzialità e indipendenza.
Storico versioni
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