Art. 32 · Obiettivi del processo di accreditamento

Art. 32

Obiettivi del processo di accreditamento

In vigore dal 22 set 2016
Obiettivi del processo di accreditamento Durante il processo di accreditamento e la vigilanza annuale dei verificatori accreditati, in conformità degli articoli da 36 a 41, gli organismi nazionali di accreditamento valutano se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica: a) hanno le competenze per valutare i piani di monitoraggio e verificare le relazioni sulle emissioni a norma del presente regolamento; b) svolgono di fatto la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni a norma del presente regolamento; c) soddisfano i requisiti per i verificatori di cui agli articoli da 22 a 30, compresi quelli in materia di imparzialità e indipendenza.
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