Art. 30

Imparzialità e indipendenza

In vigore dal 22 set 2016
Imparzialità e indipendenza 1.   Il verificatore è organizzato in modo da tutelare la propria obiettività, indipendenza e imparzialità. Ai fini del presente regolamento si applicano i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'. 2.   Il verificatore non svolge attività di verifica per una società atta a generare un rischio inaccettabile per la propria imparzialità o a creare un conflitto di interesse. 3.   Si considera che un rischio inaccettabile per l'imparzialità o un conflitto di interesse insorge qualora un verificatore, o qualsiasi parte della medesima persona giuridica, o il personale e le persone fisiche ingaggiate che siano coinvolti nella verifica offra: a) servizi di consulenza per sviluppare parte del processo di monitoraggio e comunicazione illustrato nel piano di monitoraggio, compresa l'elaborazione della metodologia di monitoraggio, la stesura della relazione sulle emissioni e la stesura del piano di monitoraggio; b) assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema di monitoraggio e comunicazione delle emissioni o di altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2015/757. 4.   Il verificatore non affida a esterni il riesame indipendente né il rilascio della relazione di verifica. 5.   In caso di esternalizzazione di altre attività di verifica, il verificatore adempie ai requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'. 6.   Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo per assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza proprie, delle parti della medesima persona giuridica e di tutto il personale. In caso di esternalizzazione, gli stessi obblighi si applicano alle persone fisiche ingaggiate che siano coinvolte nella verifica. Il suddetto processo soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'.
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