Art. 29
Registri e comunicazione
In vigore dal 22 set 2016
Registri e comunicazione
1. Il verificatore tiene registri per dimostrare l'osservanza del presente regolamento, anche per quanto concerne la competenza e l'imparzialità del proprio personale.
2. Il verificatore tutela la riservatezza delle informazioni ottenute durante la verifica, conformemente alla norma armonizzata di cui all'.
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