Art. 29

Registri e comunicazione

In vigore dal 22 set 2016
Registri e comunicazione 1.   Il verificatore tiene registri per dimostrare l'osservanza del presente regolamento, anche per quanto concerne la competenza e l'imparzialità del proprio personale. 2.   Il verificatore tutela la riservatezza delle informazioni ottenute durante la verifica, conformemente alla norma armonizzata di cui all'.
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