Art. 27

Procedure per le attività di verifica

In vigore dal 22 set 2016
Procedure per le attività di verifica 1.   Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene uno o più processi e procedure per le attività di verifica di cui agli articoli da 5 a 21. 2.   Nell'istituire e applicare tali procedure e processi, il verificatore esegue le attività conformemente alla norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento. 3.   Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene un sistema di gestione della qualità per assicurare la coerenza nello sviluppo, nell'attuazione, nel miglioramento e nel riesame delle procedure e dei processi conformemente alla norma armonizzata di cui al paragrafo 2. 4.   Il verificatore istituisce inoltre le procedure, i processi e i provvedimenti seguenti conformemente alla norma armonizzata di cui al paragrafo 2: a) un processo e una politica di comunicazione con la società; b) provvedimenti adeguati per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute; c) un processo per il trattamento dei ricorsi presentati dalle società; d) un processo per il trattamento delle denunce (con una tempistica indicativa) presentate dalle società; e) un processo per il rilascio di una relazione di verifica riveduta laddove si riscontri un errore nella relazione di verifica o nella relazione sulle emissioni dopo che il verificatore ha trasmesso la relazione di verifica alla società.
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