Art. 13
In vigore dal 20 set 2016
Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure di cui al presente regolamento, alle persone o entità designate elencate nell'allegato I o qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.
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