Art. 15

In vigore dal 20 set 2016
1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.
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