Art. 11
In vigore dal 20 set 2016
1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.
2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del presente regolamento sono o sono state aggirate è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione.
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