Art. 11

In vigore dal 20 set 2016
1.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento. 2.   Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del presente regolamento sono o sono state aggirate è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione.
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