Art. 8
In vigore dal 20 set 2016
L', paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione effettuino accrediti sui conti congelati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente le autorità competenti in merito a tali transazioni.
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