Art. 7

Disposizioni transitorie per le date di riferimento e di invio e per la presentazione dei modelli relativi al rischio di credito

In vigore dal 14 set 2016
Disposizioni transitorie per le date di riferimento e di invio e per la presentazione dei modelli relativi al rischio di credito 1.   In deroga all', durante il primo anno di applicazione del presente regolamento gli enti presentano solo le informazioni indicate alle lettere c) ed e) di tale articolo. 2.   In deroga all', durante il secondo anno di applicazione del presente regolamento gli enti presentano solo le informazioni indicate alle lettere a), b), d) ed e) di tale articolo. 3.   In deroga all' e fino al 31 dicembre 2016 non sono tenuti a compilare la colonna 180 dei modelli 102 e 103 dell'allegato III gli enti che non calcolano i requisiti di fondi propri in relazione al rischio di credito applicando il modello standardizzato. 4.   In deroga all', paragrafo 2, durante il primo anno di applicazione del presente regolamento gli enti presentano le informazioni di cui agli alle autorità competenti entro la chiusura delle attività del 27 dicembre 2016.
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Disposizioni transitorie per le date di riferimento e di invio e per la presentazione dei modelli relativi al rischio di credito (Art. 7 Regolamento (UE) 2016/2070) — Testo vigente | Portale Normativo