Art. 2

Presentazione di informazioni in relazione al rischio di credito

In vigore dal 14 set 2016
Presentazione di informazioni in relazione al rischio di credito Per quanto riguarda i metodi interni in relazione al rischio di credito, gli enti presentano alle rispettive autorità competenti le informazioni seguenti: a) le informazioni specificate nel modello 101 dell'allegato III per le controparti di cui al modello 101 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni delle rispettive tabelle C 101 dell'allegato II e dell'allegato IV; b) le informazioni specificate nel modello 102 dell'allegato III per i portafogli di cui al modello 102 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle rispettive tabelle C 102 dell'allegato II e dell'allegato IV; c) le informazioni specificate nel modello 103 dell'allegato III per i portafogli di cui al modello 103 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle rispettive tabelle C 103 dell'allegato II e dell'allegato IV; d) le informazioni specificate nel modello 104 dell'allegato III per le transazioni ipotetiche di cui al modello 104 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle rispettive tabelle C 104 dell'allegato II e dell'allegato IV; e) le informazioni specificate nel modello 105 dell'allegato III in relazione al nome e alle caratteristiche dei metodi interni utilizzati per il calcolo dei risultati forniti nei modelli da 102 a 104 dell'allegato III, conformemente alle istruzioni di cui alla tabella C 105 dell'allegato IV.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:2070:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo