Art. 2
Presentazione di informazioni in relazione al rischio di credito
In vigore dal 14 set 2016
Presentazione di informazioni in relazione al rischio di credito
Per quanto riguarda i metodi interni in relazione al rischio di credito, gli enti presentano alle rispettive autorità competenti le informazioni seguenti:
a)
le informazioni specificate nel modello 101 dell'allegato III per le controparti di cui al modello 101 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni delle rispettive tabelle C 101 dell'allegato II e dell'allegato IV;
b)
le informazioni specificate nel modello 102 dell'allegato III per i portafogli di cui al modello 102 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle rispettive tabelle C 102 dell'allegato II e dell'allegato IV;
c)
le informazioni specificate nel modello 103 dell'allegato III per i portafogli di cui al modello 103 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle rispettive tabelle C 103 dell'allegato II e dell'allegato IV;
d)
le informazioni specificate nel modello 104 dell'allegato III per le transazioni ipotetiche di cui al modello 104 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle rispettive tabelle C 104 dell'allegato II e dell'allegato IV;
e)
le informazioni specificate nel modello 105 dell'allegato III in relazione al nome e alle caratteristiche dei metodi interni utilizzati per il calcolo dei risultati forniti nei modelli da 102 a 104 dell'allegato III, conformemente alle istruzioni di cui alla tabella C 105 dell'allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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