Art. 3

Presentazione di informazioni in relazione al rischio di mercato

In vigore dal 14 set 2016
Presentazione di informazioni in relazione al rischio di mercato 1.   Per i modelli interni per il rischio di mercato gli enti presentano alle rispettive autorità competenti le informazioni specificate nei modelli dell'allegato VII, conformemente alle definizioni dei portafogli e alle istruzioni di cui agli allegati V e VI. 2.   In deroga al paragrafo 1, un ente non è tenuto a presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un portafoglio individuale nei casi seguenti: a) se l'ente non è autorizzato dalla rispettiva autorità competente a modellare lo strumento pertinente o i fattori di rischio inclusi nel portafoglio; b) se la dirigenza dell'ente non ha approvato internamente che l'ente operi con uno o più strumenti o con le attività sottostanti inclusi nei portafogli pertinenti; c) se uno o più strumenti inclusi nei portafogli incorporano rischi sottostanti o caratteristiche di modellizzazione che non sono contemplati nelle metriche di rischio dell'ente. 3.   Un ente che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che ha deciso di non presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 su uno o più portafogli: a) segnala tali portafogli e indica quale dei motivi contemplati nel paragrafo 2 è causa della mancata presentazione; b) presenta comunque le informazioni per i portafogli aggregati inclusi nell'allegato V, considerando solo i portafogli individuali che l'ente è in grado di modellare e per cui è autorizzato.
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Presentazione di informazioni in relazione al rischio di mercato (Art. 3 Regolamento (UE) 2016/2070) — Testo vigente | Portale Normativo