Art. 3
Presentazione di informazioni in relazione al rischio di mercato
In vigore dal 14 set 2016
Presentazione di informazioni in relazione al rischio di mercato
1. Per i modelli interni per il rischio di mercato gli enti presentano alle rispettive autorità competenti le informazioni specificate nei modelli dell'allegato VII, conformemente alle definizioni dei portafogli e alle istruzioni di cui agli allegati V e VI.
2. In deroga al paragrafo 1, un ente non è tenuto a presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un portafoglio individuale nei casi seguenti:
a)
se l'ente non è autorizzato dalla rispettiva autorità competente a modellare lo strumento pertinente o i fattori di rischio inclusi nel portafoglio;
b)
se la dirigenza dell'ente non ha approvato internamente che l'ente operi con uno o più strumenti o con le attività sottostanti inclusi nei portafogli pertinenti;
c)
se uno o più strumenti inclusi nei portafogli incorporano rischi sottostanti o caratteristiche di modellizzazione che non sono contemplati nelle metriche di rischio dell'ente.
3. Un ente che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che ha deciso di non presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 su uno o più portafogli:
a)
segnala tali portafogli e indica quale dei motivi contemplati nel paragrafo 2 è causa della mancata presentazione;
b)
presenta comunque le informazioni per i portafogli aggregati inclusi nell'allegato V, considerando solo i portafogli individuali che l'ente è in grado di modellare e per cui è autorizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:2070:oj#art-3