Art. 5

Valutazione iniziale di mercato per il rischio di mercato

In vigore dal 14 set 2016
Valutazione iniziale di mercato per il rischio di mercato Per portafogli diversi da quelli segnalati a norma dell', paragrafo 3, lettera a), gli enti presentano alle rispettive autorità competenti una valutazione iniziale di mercato di tali portafogli o dei singoli strumenti inclusi in tali portafogli, secondo il caso, alla data esatta specificata nelle istruzioni dell'allegato VI.
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Valutazione iniziale di mercato per il rischio di mercato (Art. 5 Regolamento (UE) 2016/2070) — Testo vigente | Portale Normativo