Art. 4

Date di riferimento e di invio

In vigore dal 14 set 2016
Date di riferimento e di invio 1.   Gli enti presentano alle rispettive autorità competenti le informazioni di cui all' alle seguenti date di riferimento per le segnalazioni: a) le informazioni di cui all' sono presentate allo stato attuale il 31 dicembre di ogni anno; b) le informazioni di cui all' sono presentate allo stato attuale alla data di riferimento per le segnalazioni specificata nelle istruzioni riportate negli allegati V e VI. 2.   Gli enti presentano alle rispettive autorità competenti le informazioni di cui agli entro l'11 aprile di ogni anno. La data di invio della valutazione iniziale di mercato dei dati per il rischio di mercato specificata nel modello C 106 dell'allegato VII è stabilita nell'allegato V. 3.   Se la data di cui al paragrafo 2 non è un giorno lavorativo nello Stato membro dell'autorità competente cui le informazioni devono essere presentate, le informazioni sono presentate il giorno lavorativo successivo. 4.   Gli enti presentano alle rispettive autorità competenti tutte le correzioni delle informazioni trasmesse senza indebiti ritardi.
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Date di riferimento e di invio (Art. 4 Regolamento (UE) 2016/2070) — Testo vigente | Portale Normativo