Art. 40

Autorizzazione di ingabbiamento

In vigore dal 14 set 2016
Autorizzazione di ingabbiamento 1.   Prima dell'inizio di ogni operazione di ingabbiamento è vietato l'ancoraggio di gabbie da trasporto entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dagli impianti di allevamento. 2.   Prima di ogni operazione di ingabbiamento, l'autorità competente dello Stato membro responsabile dell'azienda informa lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara in merito ai quantitativi catturati dalla nave o dalla tonnara e richiede un'autorizzazione di ingabbiamento. 3.   L'operazione di ingabbiamento non può avere inizio senza l'autorizzazione preventiva: a) dello Stato membro o della PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara; o b) dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda se ciò è stato concordato tra gli Stati membri coinvolti o con la PCC di bandiera. 4.   L'autorizzazione di ingabbiamento è concessa o rifiutata dallo Stato membro o dalla PCC responsabile della nave da cattura, della tonnara o, se del caso, dell'azienda, entro un giorno lavorativo dalla domanda e dalla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2. In assenza di risposta entro un giorno lavorativo da parte dello Stato membro o dalla PCC responsabile della nave da cattura, della tonnara, lo Stato membro o la PCC responsabile dell'azienda può autorizzare l'ingabbiamento. 5.   L'operazione di ingabbiamento del tonno rosso è effettuata prima del 15 agosto, a meno che lo Stato membro o la PCC responsabile dell'azienda cui è destinato il pesce adduca motivi debitamente giustificati. Tali motivazioni sono presentate unitamente al rapporto sull'operazione di ingabbiamento.
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