Art. 39

Atti di esecuzione

In vigore dal 14 set 2016
Atti di esecuzione La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono modalità dettagliate per le operazioni di trasferimento di cui agli articoli da 33 a 38 nonché agli allegati in essi menzionati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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