Art. 38
Dichiarazione di trasferimento
In vigore dal 14 set 2016
Dichiarazione di trasferimento
1. Al termine dell'operazione di trasferimento, i comandanti delle navi da cattura o dei rimorchiatori e gli operatori della tonnara o dell'azienda compilano e trasmettono alle autorità competenti del loro Stato membro la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello figurante nell'allegato IV.
2. I moduli per la dichiarazione di trasferimento sono numerati dalle autorità competenti dello Stato membro responsabile delle navi, delle aziende o delle tonnare da cui ha origine il trasferimento. Il sistema di numerazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro seguito dalle quattro cifre corrispondenti all'anno e un numero progressivo a tre cifre seguito dalle tre lettere «ITD» (SM-20**/xxx/ITD).
3. L'originale della dichiarazione di trasferimento accompagna il trasferimento del pesce. Una copia della dichiarazione è conservata dal comandante della nave da cattura, dall'operatore della tonnara, dal comandante del rimorchiatore o dall'operatore dell'azienda.
4. I comandanti delle navi che effettuano operazioni di trasferimento (compresi i rimorchiatori) comunicano le loro attività conformemente alle disposizioni dell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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