Art. 42
Documentazione delle catture di tonno rosso
In vigore dal 14 set 2016
Documentazione delle catture di tonno rosso
Gli Stati membri responsabili delle aziende vietano l'ingabbiamento a fini di allevamento di tonno rosso che non sia accompagnato dalla documentazione richiesta dall'ICCAT e in conformità del regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). La documentazione deve essere precisa e completa ed essere confermata e convalidata dalle autorità dello Stato membro o della PCC delle navi da cattura o delle tonnare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1627:oj#art-42