Art. 44

Sorveglianza mediante videocamera

In vigore dal 14 set 2016
Sorveglianza mediante videocamera 1.   Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate da una videocamera posta nell'acqua. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente all'allegato IX. 2.   Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori regionali dell'ICCAT. 3.   Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione degli ispettori dell'Unione e degli osservatori nazionali. 4.   Lo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per evitare ogni sostituzione, rielaborazione o manipolazione della videoregistrazione originale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1627:oj#art-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sorveglianza mediante videocamera (Art. 44 Regolamento (UE) 2016/1627) — Testo vigente | Portale Normativo