Art. 58
Personale
In vigore dal 14 set 2016
Personale
1. Lo statuto dei funzionari («statuto dei funzionari») dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («regime applicabile agli altri agenti»), di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (35), e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e regime applicabile agli altri agenti si applicano al personale dell'Agenzia.
2. Ai fini dell'attuazione dell', dell' e dell', paragrafo 2, può essere nominato agente di coordinamento o funzionario di collegamento soltanto un membro del personale dell'Agenzia soggetto allo statuto dei funzionari o al titolo II del regime applicabile agli altri agenti. Ai fini dell'attuazione dell', paragrafo 11, possono essere designati per il distacco presso le squadre della guardia di frontiera e costiera europea soltanto guardie di frontiera o altro personale competente. L'Agenzia designa gli esperti nazionali che devono essere distaccati presso le squadre della guardia di frontiera e costiera europea in conformità del citato articolo.
3. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie disposizioni di esecuzione in accordo con la Commissione ai sensi dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
4. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire il distacco presso l'Agenzia di guardie di frontiera o altro personale competente degli Stati membri. Tali disposizioni tengono conto dei requisiti di cui all', paragrafo 11, in particolare del fatto che le guardie di frontiera o altro personale competente distaccati sono considerati membri delle squadre con i compiti e le competenze di cui all', e includono disposizioni sulle condizioni di impiego.
Storico versioni
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