Art. 60
Responsabilità
In vigore dal 14 set 2016
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto interessato.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale nei confronti dell'Agenzia da parte del proprio personale è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a essi applicabili.
Storico versioni
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