Art. 60 · Responsabilità

Art. 60

Responsabilità

In vigore dal 14 set 2016
Responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto interessato. 2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni. 4.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità personale nei confronti dell'Agenzia da parte del proprio personale è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a essi applicabili.
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