Art. 54
Cooperazione con i paesi terzi
In vigore dal 14 set 2016
Cooperazione con i paesi terzi
1. Per quanto attiene alle sue attività e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia agevola e incoraggia la cooperazione tecnica e operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, in particolare con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali e al principio di non respingimento. L'Agenzia e gli Stati membri osservano il diritto dell'Unione, tra cui norme e standard che fanno parte dell'acquis dell'Unione, anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi. L'instaurazione di una cooperazione con i paesi terzi consente di promuovere norme europee in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio.
2. L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento, con il sostegno e di concerto con le delegazioni dell'Unione. Nel fare ciò agisce nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, anche con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali e al principio di non respingimento. Agisce inoltre nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali autorità, conformemente al diritto dell'Unione e alle sue politiche. Tali accordi di lavoro precisano la portata, la natura e la finalità della cooperazione, e sono connessi alla gestione della cooperazione operativa. I progetti di accordi devono essere approvati dalla Commissione in via preliminare. L'Agenzia informa il Parlamento europeo prima della conclusione di un accordo di lavoro. L'Agenzia osserva il diritto dell'Unione, comprese le norme e gli standard che formano parte del suo acquis.
3. In circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa, l'Agenzia può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi in relazione alla gestione delle frontiere esterne. L'Agenzia deve avere la possibilità di effettuare interventi alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese terzo confinante, anche sul territorio di tale paese terzo. Le operazioni sono effettuate sulla base di un piano operativo assentito dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l'area operativa. Gli Stati membri partecipano alle operazioni congiunte sul territorio di un paese terzo su base volontaria. La Commissione è informata di tali attività.
4. Nei casi in cui è previsto che le squadre saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività. Stabilisce in particolare l'ambito dell'operazione, la responsabilità civile e penale e i compiti e le competenze dei membri delle squadre. L'accordo sullo status garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali nel corso di tali operazioni.
5. La Commissione predispone un modello di accordo sullo status per interventi sul territorio di paesi terzi.
6. L'Agenzia collabora con le autorità competenti dei paesi terzi nei casi di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio.
7. L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori di paesi terzi a partecipare alle sue attività alle frontiere esterne di cui all', alle operazioni di rimpatrio di cui all', agli interventi di rimpatrio di cui all' e alla formazione di cui all', nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati e la partecipazione alle attività di cui agli solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Tali osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione. Essi sono tenuti a osservare il codice di condotta dell'Agenzia mentre partecipano alle sue attività.
8. L'Agenzia partecipa all'attuazione di accordi internazionali conclusi dall'Unione con paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne e che riguardino i settori contemplati dal presente regolamento.
9. L'Agenzia può beneficiare del finanziamento dell'Unione ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno alla politica dell'Unione in materia di relazioni esterne. Essa può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento.
10. Nel concludere accordi bilaterali con paesi terzi, gli Stati membri possono, in accordo con l'Agenzia, includere disposizioni riguardanti il ruolo e le competenze dell'Agenzia di cui al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'esercizio dei poteri di esecuzione da parte dei membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea dispiegate dall'Agenzia nelle operazioni congiunte, nei progetti pilota, negli interventi rapidi alle frontiere, nelle operazioni di rimpatrio o negli interventi di rimpatrio. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione.
11. L'Agenzia informa il Parlamento europeo in merito alle attività espletate ai sensi del presente articolo. Essa include nelle sue relazioni annuali una valutazione della cooperazione con i paesi terzi.
Storico versioni
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