Art. 33

Interventi di rimpatrio

In vigore dal 14 set 2016
Interventi di rimpatrio 1.   Nei casi in cui uno Stati membro debba affrontare oneri nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro, l'Agenzia fornisce, su richiesta di tale Stato membro, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento di rimpatrio. Tale intervento può consistere nel dispiegamento di squadre europee di intervento per i rimpatri nello Stato membro ospitante e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dallo Stato membro ospitante. 2.   Nei casi in cui uno Stato membro sia soggetto a una sfida specifica e sproporzionata nell'attuazione del suo obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro, l'Agenzia fornisce, su richiesta di tale Stato membro, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento di rimpatrio o di intervento rapido di rimpatrio. L'Agenzia può proporre di propria iniziativa di fornire allo Stato membro tale assistenza tecnica e operativa. Un intervento rapido di rimpatrio può consistere nel dispiegamento tempestivo di squadre europee di intervento per i rimpatri nello Stato membro ospitante e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dallo Stato membro ospitante. 3.   Nel contesto di un intervento di rimpatrio il direttore esecutivo stabilisce tempestivamente un piano operativo, di concerto con lo Stato membro ospitante e con gli Stati membri partecipanti. Si applicano le pertinenti disposizioni dell'. 4.   Il direttore esecutivo adotta una decisione in merito al piano operativo quanto prima e, nel caso di cui al paragrafo 2, entro cinque giorni lavorativi. La decisione è immediatamente notificata per iscritto agli Stati membri interessati e al Consiglio di amministrazione. 5.   L'Agenzia finanzia o cofinanzia gli interventi di rimpatrio dal proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.
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