Art. 31
Riserva di esperti in materia di rimpatrio
In vigore dal 14 set 2016
Riserva di esperti in materia di rimpatrio
1. L'Agenzia istituisce una riserva di esperti in materia di rimpatrio provenienti dagli organismi nazionali competenti e dal personale dell'Agenzia, che abbiano le capacità e le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività relative al rimpatrio e che siano stati formati conformemente all'. Tali esperti sono messi a disposizione per svolgere compiti specifici, quali l'identificazione di particolari gruppi di cittadini di paesi terzi, l'acquisizione dei documenti di viaggio dai paesi terzi e la facilitazione della cooperazione consolare.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, determina il profilo e il numero degli esperti in materia di rimpatrio da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando gli esperti corrispondenti al profilo stabilito. La riserva include esperti in materia di rimpatrio dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori.
3. Il contributo degli Stati membri, relativamente ai loro esperti in materia di rimpatrio, a operazioni e interventi di rimpatrio previsti per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione dell'Agenzia gli esperti in materia di rimpatrio per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista o cinque giorni lavorativi prima nel caso di un intervento rapido di rimpatrio.
4. L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, gli esperti in materia di rimpatrio durante le operazioni di rimpatrio e affinché prendano parte a interventi di rimpatrio. Essa mette a disposizione esperti in materia di rimpatrio dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori per qualsiasi operazione di rimpatrio che coinvolga minori.
5. Gli esperti in materia di rimpatrio restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di appartenenza nel corso di un'operazione o di un intervento di rimpatrio.
Storico versioni
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