Art. 55
Funzionari di collegamento nei paesi terzi
In vigore dal 14 set 2016
Funzionari di collegamento nei paesi terzi
1. L'Agenzia può impiegare nei paesi terzi esperti appartenenti al proprio personale in qualità di funzionari di collegamento, i quali devono beneficiare della massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali funzionari di collegamento appartengono alle reti di cooperazione locale o regionale dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e degli esperti della sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, compresa la rete istituita a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio (34). I funzionari di collegamento sono impiegati unicamente nei paesi terzi le cui prassi in materia di gestione delle frontiere sono conformi alle norme minime di protezione dei diritti umani.
2. Nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, è data priorità all'impiego di funzionari di collegamento nei paesi terzi che sono, secondo un'analisi del rischio, paesi di origine o transito di immigrazione illegale, L'Agenzia può ricevere funzionari di collegamento distaccati da tali paesi terzi secondo un criterio di reciprocità. Il consiglio di amministrazione adotta annualmente l'elenco delle priorità su proposta del direttore esecutivo. L'impiego di funzionari di collegamento è approvato dal consiglio di amministrazione.
3. Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione illegale e al rimpatrio di rimpatriandi. Tali funzionari di collegamento si coordinano strettamente con le delegazioni dell'Unione.
4. La decisione di inviare funzionari di collegamento in paesi terzi è soggetta al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è tenuto informato tempestivamente e in modo esaustivo su tali attività.
Storico versioni
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