Art. 3

In vigore dal 8 set 2016
Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) senza indugio e non oltre il 30 novembre 2016: i) una descrizione delle misure concrete da adottare; ii) i criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell'aiuto e, se del caso, la giustificazione per destinare l'aiuto a settori zootecnici diversi da quello del latte; iii) l'effetto previsto delle misure al fine di stabilizzare il mercato; iv) le misure adottate per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto; v) le misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza; vi) il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell'; b) non oltre il 15 ottobre 2017, gli importi totali degli aiuti versati per ciascuna misura, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.
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