Art. 3
In vigore dal 8 set 2016
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
senza indugio e non oltre il 30 novembre 2016:
i)
una descrizione delle misure concrete da adottare;
ii)
i criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell'aiuto e, se del caso, la giustificazione per destinare l'aiuto a settori zootecnici diversi da quello del latte;
iii)
l'effetto previsto delle misure al fine di stabilizzare il mercato;
iv)
le misure adottate per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto;
v)
le misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza;
vi)
il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell';
b)
non oltre il 15 ottobre 2017, gli importi totali degli aiuti versati per ciascuna misura, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.
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