Art. 2

In vigore dal 8 set 2016
Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare per le misure adottate in applicazione dell' fino a un massimo del 100 % dell'importo corrispondente che figura in allegato, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni della concorrenza secondo quanto previsto all'. Gli Stati membri versano il sostegno supplementare al più tardi entro il 30 settembre 2017.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1613:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo