Art. 2
In vigore dal 8 set 2016
Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare per le misure adottate in applicazione dell' fino a un massimo del 100 % dell'importo corrispondente che figura in allegato, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni della concorrenza secondo quanto previsto all'.
Gli Stati membri versano il sostegno supplementare al più tardi entro il 30 settembre 2017.
Storico versioni
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