Art. 1
In vigore dal 8 set 2016
1. L'Unione mette a disposizione degli Stati membri un importo totale di 350 000 000 EUR per la concessione di un sostegno eccezionale di adattamento ai produttori di latte e/o agli allevatori dei settori delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine («allevatori di altri settori zootecnici»).
Gli Stati membri utilizzano gli importi messi a loro disposizione secondo quanto previsto in allegato per le misure adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.
Le misure adottate dagli Stati membri sostengono i produttori di latte e/o gli allevatori di altri settori zootecnici dediti a una o più delle seguenti attività intese a favorire la sostenibilità economica delle proprie aziende e che contribuiscono alla stabilizzazione del mercato:
a)
riduzione della produzione superiore a quella contemplata dal regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione (3) o non aumento della produzione;
b)
agricoltura su piccola scala;
c)
applicazione di metodi di produzione estensivi;
d)
applicazione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima;
e)
realizzazione di progetti di cooperazione;
f)
applicazione di regimi di qualità o progetti intesi a promuovere la qualità e il valore aggiunto;
g)
formazione in materia di strumenti finanziari e strumenti di gestione dei rischi.
Gli Stati membri garantiscono che, quando i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici non sono i beneficiari diretti dei pagamenti, il vantaggio economico dell'aiuto è integralmente trasferito su di loro.
Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2017.
2. Per quanto riguarda la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Croazia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Svezia e il Regno Unito, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati nell'allegato è la data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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